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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il presente decreto interviene per superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione (n. 2006/2131 e 2006/4043) promosse dalla Commissione europea con parere motivato del 28 giugno 2006 per incompleto e insufficiente recepimento e attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, avvenuti in ambito nazionale con legge 11 febbraio 1992, n. 157, successivamente modificata con legge 3 ottobre 2002, n. 221. Il provvedimento contempla anche l'applicazione di misure urgenti di conservazione nelle Zone di protezione speciale (ZPS), nonché l'intervento sostitutivo urgente del Governo sulle difformi leggi e delibere regionali in materia, al fine di risolvere una volta per tutte il pluriennale contenzioso con la Commissione europea, ex articolo 120 della Costituzione.

B)  Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Le esigenze che giustificano il presente intervento normativo risiedono nella ormai indifferibile necessità di risolvere il pluriennale contenzioso con la Comunità europea che ha, da ultimo, rilevato l'uso, ritenuto non corretto, da parte delle regioni di adottare deroghe con leggi-provvedimento non motivate o con leggi-quadro, nelle quali già si autorizzano deroghe specifiche, il tutto in contrasto con il carattere che deve avere la deroga, di provvedimento puntuale, a carattere eccezionale, mirato sulla specifica situazione di fatto, con espresso riferimento alle tipologie previste dall'articolo 9 della direttiva e adottato di volta in volta. Ciò al fine di assicurare la regolare apertura della prossima stagione venatoria, largamente investita dall'applicazione delle deroghe in questione, di evitare la non approvazione da parte della Commissione stessa dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per tutto il comparto agricolo nazionale, di scongiurare anche l'imminente rischio di pesanti conseguenze finanziarie nel contesto della Politica agricola comune (PAC).

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        L'obiettivo generale del provvedimento è quello di adeguare l'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, successivamente

 

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modificata con la legge 3 ottobre 2002, n. 221. Da una parte, occorre rafforzare il dispositivo della legge n. 221 del 2002, modificando l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, dall'altra agire anche in via sostitutiva sulle difformi leggi delle autorità regionali responsabili dell'applicazione delle deroghe. Nel contempo, esso mira a garantire misure specifiche di conservazione nelle Zone di protezione speciale (ZPS).

D) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

        Il decreto-legge è lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la necessità di assicurare la regolare apertura della prossima stagione venatoria e di evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, nonché di scongiurare anche l'imminente rischio di pesanti conseguenze finanziarie nel contesto della PAC.